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E questo non è, lo ripeto, che una debole imagine delle difese che si fondano sulle decisioni anteriori dei giudici; ma basta per intendere come una causa promossa con la più ferma fiducia da un dotto e savio legale, può essere intieramente perduta con mezzi di decidere sì poco conosciuti e sì tenebrosi.

Nè l’incertezza è il solo male inerente alla legge non scritta; è pur da notarsi che è assolutamente incorrigibile. Infatti se le antiche decisioni devono costantemente esser legge, conviene sottomettervisi, ancorchè urtino i costumi attuali, gl’interessi ed i bisogni presenti: nè il male ammette rimedio, poichè non potrebbe adottarsi un diverso modo di giudicare senza rovesciar le antiche decisioni, ed allora l’intiero sistema mancando di base caderebbe da se stesso.

Domando quel che può essere una giurisprudenza inalterabile, incorrigibile, intangibile, inaccessibile a tutti i progressi dell’esperienza e della ragione.

Ma i giudici inglesi, sebben respingano la taccia d’innovazione, hanno saputo transigere con le sopravvenienti necessità, ed han ricorso a due mezzi che loro offrivano una conciliazione col rigore della legge comune: 1.° le costruzioni forzate, 2.° le distinzioni.

Per costruzioni forzate intendo i casi in cui la decisione anteriore essendo stata scritta in termini d’una certa e conosciuta intelligenza, i giudici danno loro un nuovo significato per scendere in altra sentenza allorchè l’irragionevolezza dell’antica decisione appare troppo evidente, e vogliono allontanarsene sembrando seguirla. Ma chi non vede che questo rimedio non tende che ad