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comune non esiste che nel suo insieme. Ma quando si esamina tutta intiera, si scorge l’accordo di tutte le sue parti, e se ne ha un sistema completo».

Ecco plausibili frasi, ma vuote di senso. Che cosa è un insieme, se non un composto di parti che coesistono? Che cosa è un corpo di leggi, se non un insieme di leggi individuali? Parlar d’una legge comune ove non si trovasse una sola legge positiva, sarebbe come parlar d’una città senza case, d’una selva senz’alberi.

Ma un’altra difesa e miglior di questa opporranno i sostenitori di tal sistema. Non v’è legge positiva nella legge comune, diranno, ma ciò che è eguale, e che anzi è lo stesso, vi sono regole di legge, cioè sentenze pronunziate dai giudici in particolari casi, sentenze che loro servon di guida, e secondo le quali essi ed i loro successori pronunziano nei casi eguali.

Ammettiamo questa massima: la prima conseguenza si è che i giudici divengon legislatori. In apparenza, sembrano pronunziare secondo una legge sanzionata dall’autorità suprema; in fatto, sono dessi gli autori della regola secondo la quale pronunziano.

Non importa, si dirà; se la regola giuridica è costantemente seguita, se nascono da questa legge fittizia decisioni certe, uniformi come quelle che potrebbero ottenersi con una legge statutaria, la sicurezza dei cittadini sarà la stessa sotto le due specie di leggi; e la cosa si ridurrebbe ad una semplice question di parole.

Ma nulla di più gratuito di questa supposizione di stabilità, di certezza, d’uniformità nelle decisioni fondate sopra una legge non scritta. Sarebbe come se ad un quadro a pastello si paragonasse una pittura a olio.