Pagina:Della compilazione d'un codice.djvu/26

20

lore, io voglio, gli han fatto continuamente dire, mi sembra. L’imperatore oblia la sua dignità a segno d’usar questa frase: «Così ha pensato Tazio o Sempronio.» «E l’oblia ancor più quando scende fino a restar sospeso fra due opposte autorità: «così ha pensato Tazio, ma Sempronio ha opinato in contrario.»

Le dissertazioni storiche non devono aver luogo nella raccolta generale delle leggi. Non bisogna citare ciò che hanno fatto i Romani. Se essi han fatto bene, si imitino, ma non se ne parli.

La grande utilità d’un codice si è di far obliare e le questioni dei giureconsulti e le cattive leggi dei tempi andati.

dello stile delle leggi.


Nello stile delle leggi convien distinguere le perfezioni essenziali e le perfezioni secondarie.

Le prime consistono nell’evitare i difetti che lo corrompono.

Le seconde nell’ornarlo delle bellezze che gli convengono.

Il fine delle leggi è di dirigere la condotta del cittadino. Due cose sono necessarie per giungere allo scopo:

1.° che la legge sia chiara, cioè che produca un’idea esatta della volontà del legislatore: 2.° che la legge sia concisa, onde rimanga facilmente impressa nella memoria. Chiarezza, brevità, ecco dunque le due qualità essenziali.

Ciò che contribuisce alla brevità, contribuisce alla chiarezza.

Quidquid praecipies esto brevis, ut cito dicta
Percipiant animi dociles, teneantque fideles.