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SEZIONE III.




DEL METODO, O MEZZI DI NOTORIETÀ


Devo ripetere che con questo intendo l’ordine che dà al codice universale la maggiore altitudine ad esser conosciuto.

Perchè un idea produca un effetto bisogna che sia presente all’intelletto. Ciò è vero qualunque sia il soggetto delle umane azioni e per conseguenza ancor quando trattasi delle leggi. Stolti che noi siemo! in un secolo che si dice dei lumi non solo è necessario ripetere tali verità, ma ripeterle ancora senza speranza d’ottenerne l’applicazione.

Certamente: la legge non può divenir regola di condotta, dare ad ogni individuo una giusta idea dei suoi diritti e metterlo in stato di difenderli e di ricomperarli, se non è conosciuta, intesa, fortemente e chiaramente impressa nell’animo. Una legislazione ignorata circonda gli uomini di pericoli. Ogni umana azione espone ogni individuo all’evento di violar la legge e di risentirne un male.

In Inghilterra, per esempio, si getta ogni anno sul popolo una massa di leggi, come si scaricherebbe un carro di rottami; ed in questo mescuglio ognuno deve cercare ciò che particolarmente lo riguarda, e se è possibile ricordarlo.

A questa maniera di promulgare le leggi quadra benissimo quella energica espressione della Scrittura: Piovono delle reti sul popolo.