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SEZIONE I.
DELLE QUALITÀ DESIDERABILI IN UN CODICE
Le qualità che unite insieme renderebbero perfetto un codice sono fra sè connesse talmente, che è difficile separarle anche astrattamente. Per spiegar la prima fa d’uopo quasi necessariamente toccar le altre, e quindi conviene incominciare da presentarle insieme riunite.
Io non mi trattenrò qui sul principio che tutto deve dirigere il codice, il principio dell’utilità generale, o in altri termini, il massimo bene del massimo numero. La scienza non poteva additare al legislatore più elevato sentiero.
Ho detto il massimo bene del massimo numero, è impossibile andar più oltre; è impossibile massimizzare il bene egualmente per tutti; non v’è mezzo d’assicurare a ciascuno nè gli stessi diritti nè gli stessi godimenti; vi sono obbligazioni necessarie che aggravan gli uni più degli altri; ed in fine l’obbedienza alle leggi non s’ottiene che per mezzo di sanzioni penali che sono, se così posso esprimermi, come il dispendio che fa la società per procurarsi la sicurezza generale.
La prima condizione del codice sarà dunque di far tutto dipendere dall’interesse universale; e se questa condizione è stata bene adempita nel codice politico, cioè nel codice costituente i poteri, sarà facile seguirla in tutte le altre branche della legislazione.