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predicava la ina politica, ma a quanto sembra essa area alcune eccezioni, o certamente non era confermata da una legge.

(73) Se bene arriso, l’eruditissimo Tiraboschi verte in errore allorchè distingue dall’editto una lettera di Giuliano intorno a tale proposito, riportando come di qnest’ultima le sentenze che appartengono al primo («). L’abbaglio mosse in lui per awentora dal vederlo inserito nell’edizioni col titolo di Epistola, sotto il qual nome impropriamente lo sono eziandio alcune altre ordinanze di Giuliano. Osserveremo pure di passaggio ch’egli accorda all’autore due anni di regno, mentre questo non oltrepassò i diciollo mesi.

IVoi pure tratti dall’altrui esempio abbiamo qui asserito che tanto valesse questa legge, che un’aperta proibizione fatta a’cristiani di frequentare le scuole; il che se può essere stato vero nell’effetto, non lo è certamente nel senso letterale della legge. Perchè in fatto non si avrebbe potuto concepire una maniera d’insegnamento totalmente scevro di materie religiose? perchè la chiesa che lant’insigni uomini e prima, ed a cpiel tempo possedevasi, non avrebbe composto pei fedeli un’istruzione nel senso della religione medesima che professavano, e che adessi di professare era lecito? l’eloquenza dei Rasilj, dei Grisoslomi, dei Nazianzeni non poteva essere proposta per modello al pari che quella di Demostene e di Cicerone? e che cosa vietar poteva ai cristiani, conservando la loro credenza, di frequentare le scuole dei pagani? si dirà che in queste non avrebbesi omesso di sedurre le menti de’ giovanetti onde trarli al culto degli Iddii, e noi non vorremo negarlo. Ala per la stessa cagione crederemo che professori cristiani i quali spiegassero i libri dei Gentili, sarebbonsi astenuti dallo spargere di ridicolo quelle già per sè stesse ridicole Divinità? e la riverenza che ilevesi

(a) Storia della letteratura ec. lib. 4 - pag. 377.

Prrfiaionc di S.P. alle Op. se. di Giuliano. 9