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e Mamerlino ch’entravano nella loro magistratura: hnmilior Princeps visus est, in officio pedibtts gradiendo ami Uanoratis. Amni., lih. 22, cap. 5.

(67) Oltre i Senati delle due capitali, le provincie, come è noto, avevano anch’esse i loro senati che con inferiore dignità appellavansi Curie. Il carico di Senatore era soggetto ad un particolare tributo detto dai Giureconsulti aururn globale, come il fondo senatorio chiamasi gleba senatoria (a). Quindi Giuliano rammenta agli Antiochcsi (6) come un singoiar benefizio l’aver accresciuto il loro Senato, ed ai Bizantini I’ aver ad essi restituito tutti (pie’membri che sotto varj pretesti, eransi sottratti al loro carico; il che manifesta quanto gravoso esso fosse, sebbene trattandosi del Senato della capitale sembrar dovesse vagheggiato dall’anibizionc. Una legge pure di Giuliano esenta gli Archiatri dai carichi senatoriali a titolo di benefizio (c). Nè pili desiderato era il posto di Curiale; perciocchè dal corpo delle Curie traevansi i Duumviri incaricati a dividere e a riscuotere I’ imposta della provincia.

(68) Era questo il suffragio che la prudenza politica dell’Areopago invocava a favore del reo, allorchè da un solo volo pendeva la sua sorte.

(69) I Donatisti, i Novazioni, i Macedonialti, i Valentiuiani cc.

(70) Caeteris omnibus quia. Constantio vita defuncto, ejecli patria fueranl propter amentiam Galileorurn, txUium condonavi: te miteni eie. (</), volendo onorare Aezio sopra gli altri a cagione della antica consuetudine con lui avuta, gli concede l’uso della pubblica posta pel suo ritorno. Aezio che dal

(a) Cod. Tlieod., bb. 6, lit. a, log. X.

(è) Epist, n. 16.

(c) Epist., n. 30.

(</) Jul. epist., n. 3 i. V. anche Amai., lib. ao, cap. 5 /