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sun effetto; perchè egli non era il solo proprietario, avea la coscienza di non esserlo, ed il Governo egiziano, contrattando con lui, ha illegalmente contrattato, giacchè è massima universale che nemo dat quod non habet:

6. Nella relazione del Bonichi, più volte mentovata, nell’altra che mi mandò dal Cairo per presentarla al Ministro degli Esteri Melegari, nelle lettere di Elena Petrucci, ed in conto altri luoghi dei due volumi di documenti che io offro, è detto a chiare note che:

«I coloni, secondo i contratti col Principe Haylù, non potevano alienare per denaro lo Sciotel, ma usarne, usufruttarne, e servirsene, esclusivamente per lo scopo della concessione; perciò di vendita e di cessione non si volle mai parlarne ad alcuno ecc.» 1.

E lo scopo della concessione, come asseriva la Petrucci al Ministro degli Esteri, era principalmente quello di proteggere i sudditi di Haylù dalle vessazioni delle Tribù musulmane 2.

Non poteva adunque il Bonichi, anche ammesso che egli fosse l’unico proprietario di Sciotel, anche ammesso che il Governo egiziano avesse adempito tutti gli obblighi assunti verso di lui, non poteva cedere per danaro, ed in particolar modo agli stranieri, quel territorio, che il Principe Haylù avea

  1. Documenti: Vol. I pag. 49.
  2. Documenti: Vol. II pag. 24.