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168 capitolo x.

pena: ritenendo poi che il Rudel ed il Lorenzini fossero sedotti ad unirsi alla Società medesima li ha condannati e li condanna in base della seconda parte dello stesso articolo 96 ad anni cinque di galera. Tutte le su espresse pene avranno a decorrere ed espiarsi a termine di legge. Ha poi condannato e condanna tutti li succennati colpevoli alla rifazione delle spese alimentarie e processuali da liquidarsi a favore dell’Erario come di ragione.

Non avendo rinvenuti nello stato degli atti abbastanza colpevoli Filippo Cocchi, Enrico Eleonori, Giuseppe Mazzoni, Pietro Boezi, Vincenzo Bonvicini, Francesco Claudi e Luigi Francois ha ordinato ed ordina che a termini dell’art. 447 del regolamento organico e di procedura criminale sieno li medesimi trattenuti in carcere per altri sei mesi, onde esaurire ulteriori indagini.

Non costando inoltre abbastanza colpevoli Claudina Lepri, Adolfo Lepri, Giovanna Savaresi Aringa, Paolo Nardi e Gioacchino Agostini ha ordinato ed ordina la loro provvisoria dimissione dal carcere a forma e per gli effetti degli articoli 446, 675, 676 del succitato regolamento organico e di procedura criminale.

Dichiara avere gl’impunitari in causa adempito per quanto riguarda la presente processura alle condizioni colle quali è stato loro accordato il beneficio dell’impunità, e doverne quindi godere a termini dei respettivi fogli di concessione.

Ordina in fine la prosecuzione degli atti contro chiunque altro possa essere implicato nella presente inquisizione, ed ingiunge che si insista per l’arresto dei contumaci.

S. Sagretti, Presidente - C. Borgia G. Arborio Mella - G. de Ruggiero - 0. Mignanelli - Luigi Macioti Toruzzi.

Dall’udienza di Nostro Signore del 19 decembre 1854;

Fatta relazione al Santo Padre della superiore sentenza, la Santità Sua si è benignamente degnata di ridurre la pena di dieci anni a cinque, quelle di cinque anni a tre, e quelle di tre anni ad un anno, con che debbano tutte incominciare a decorrere dopo tre mesi dall’arresto di ciascuno.

Il Presidente del Supremo Tribunale
S. Sagretti.


Non era possibile che tale sentenza, data a maggioranza di voti, non sollevasse un’onda di proteste. Innalzare in Roma il patibolo per una causa meramente politica, e per una insurrezione, la quale non aveva avuto alcun principio di esecuzione, era tal cosa, che turbava profondamente la coscienza pubblica. Corsero tre mesi di ansie; furono fatte pressioni dirette e indi-