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esercizio facile, che lasci tutte le volte una norma semplice e chiara piuttosto nel buon senso che nella memoria dei suoi alunni. Quest’opera richiede tempo e fatica, nè può essere fatta di traforo in mezzo ad altre occupazioni della giornata.
2.º Che siano ammessi come alunni tutti i giovani d’età non inferiore ai 13 anni e che il grado della loro istruzione sia almeno equiparato alla quarta elementare.
Il modulo di statuto per le scuole d’Arti e Mestieri pubblicato dal Ministero (art. III) per l’ammissione a quelle scuole esige la licenza elementare o almeno il certificato di promozione alla quarta classe. L’età degli allievi ammissibili è fissata, secondo i casi, dai dodici fino ai quattordici anni. Questo sta bene: ma per gli adulti? Si dirà che per essi vi sono le scuole serali e domenicali. Non è vero: giacché di queste ve ne sono ormai pochissime e poi chi ha visitato queste scuole o voglia visitarle, saprà come pochissimi siano gli adulti che le frequentano. Nè mancano ragioni a spiegare codesto fatto; un operaio già provetto rifugge di trovarsi in una medesima scuola coll’adolescente che può essere anche il suo garzonetto di bottega, o suo fratello. È una mortificazione per lui il farsi conoscere a quei giovinetti di tredici o quattordici anni, non punto più istruito di loro, forse più tardo nel rapprendere o più goffo