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valore che meritavano, lo spauracchio non sarebbe sorto a spaventare tutta la provincia.

Eppertanto propone i punti che seguono.

1.° La inquisizione di cui trattasi è nulla per ragione d’incompetenza, essendo stata aperta e diretta da giudice secolare, in materie, per continua violazione di Sacramenti, onninamente ecclesiastiche.

2.° Veemente diffamazion preventiva basta da sè a colpire di nullità la inquisizione, siccome quella che pregiudica ad aggravio degli inquisiti le invocate testimonianze.

3.° La femmina che fu sola e prima a testificare, non doveasi ammettere perchè eretica, perchè infame, perchè vile, perchè spergiura, qualità provate dal processo; ed oltrecciò, perchè consocia nel reato, e dichiaratasi ella stessa nemica personale delle accusate. Ben fu denominata costei Mercuria — conveniunt rebus nomina sæpe suis; — sendochè Mercurio è il nume d’ogni raggiro, e mendacio.

4.° Acciò una confession giudiziale consegua valore, richiedesi che sia provocata da legittimi antecedenti indizii, ed in secondo luogo che venga fatta a giudice competente: nè le parole della Mercuria fornivano di tali indizii; e che il giudice fosse incompetente già fu chiarito.

5.° Acciò la confessione sia valevole e degna di fede è mestieri che non sia fatta durante il tormento, o per ischivarlo; che venga integrata da tutte le sue circostanze; che il giudice si fermi a considerare anzi tutto se sia verosimile od assurda; che all’esaminato non vengano suggerite le risposte dall esaminatore; e finalmente, che l’accusato con ogni libertà, e senza soggiacere a veruna minaccia, ratifichi la già fatta confessione. Or bene, nel caso attuale, il Difensore si ferma a mettere in luce come tutte queste prescrizioni di diritto giacquer violate; e si trattiene a dimostrare che molta parte di quelle reciproche accuse furon estorte non altro che da confusione e paura, dacchè a mente riposata vennero rivocate. Gran punto, afferma