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vernatore dello Stato di Milano, etc., l’atroce assassinio commesso con archibugio et animo deliberato, l’anno passato, nella persona di Rainero Soncini speciale, mentre di notte fosse nella sua bottega in Monza; et gli altri atrocissimi homicidii et gravi delitti commessi in detto luogo da Giampaol Osio monzasco, per li quali è stato capitalmente condenato et bandito da questo Stato; ha perciò S. E., per sradicare seme tanto pernicioso, stabilito che si pubblichi la presente grida;

» con la quale promette a qualunque persona non bandita, o comunità, che consignerà vivo detto Giampaol Osio nella forza della giustitia, il premio di mille scudi che gli saranno prontamente pagati dalla regia ducale Thesoreria, et di più la liberatione di quattro banditi di casi pari o minori; et conseguandolo morto, ancorchè fosse ammazzato in paesi forastieri, la metà del premio pecuniario, et la liberatione di due banditi come sopra. Et se quel tale che lo consignerà vivo fosse bandito, per caso pari o minore, guadagni oltre la liberatione di sè stesso et di due altri banditi, la metà anche del premio pecuniario: et consignandolo morto la liberatione di sè stesso, e di due altri banditi come sopra.

Succedono nella grida punti (che qui si ommettono) riguardanti i complici dell’Osio.

» Et in caso che sia ammazzato alcuno delli sopranominati, dichiara S. E. che basterà che sia presentata la testa dell’ammazzato per sufficiente prova, che chi la presenta, o in nome di cui sia presentata, sia stato l’interfettore, di modo che, quanto alla prova, basti che faccia constare della identità del bandito.

» Et se quei che consegneranno o ammazzeranno detto Osio, et sopranominati, saranno banditi come sopra, et non haveranno le remissione, S. E. gli concede termine di mesi sei a riportarla dagli offesi: et fra tanto gli concederà salvacondotto, mentre non vadino a i luochi