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V

IL DIRITTO PENALE E LE RIVOLUZIONI

I

Il governo austriaco ha pubblicato fin dal primo gennaio il suo nuovo codice criminale. In Francia, in Baviera, in Russia i governi si occupano di questo gravissimo oggetto. Nella Prussia il gran cancelliere raccoglie da tutte le parti dell’Europa i lumi che i sapienti spontaneamente voglion somministrargli, e per mezzo deU’accademia di Berlino fa proporre nuovi oggetti alle loro ricerche.

Col nuovo codice austriaco si è ristabilita quella pena di morte che Giuseppe e Leopoldo aveano abolita, e si è estesa anche ai delitti di falsificazione di pubbliche carte monetate. Ma la morte non sará mai accompagnata né da quella confisca di beni né da quell’infamia, che estendevano sopra dieci generazioni la pena di un solo delinquente. In tal modo, di ciò che la filosofia avea proposto ed oprato, una parte si è ritenuta, un’altra si è distrutta.

Le rivoluzioni politiche tengono nella scienza della legislazione lo stesso luogo che hanno le esperienze nelle scienze fisiche. Prima di esse, le nostre menti procedono sempre per sistemi e si lascian trasportare oltre quella linea nella quale si ritrova il vero: l’esperienza fa cadere molte opinioni che giá erano in onore, e molte altre ne fa rinascere che giá erano state obliate. Ma, a differenza delle esperienze fisiche, le rivoluzioni politiche non lasciano mai tranquilli gli animi né serene le menti degli osservatori, i quali, costretti una volta a retrocedere, non si contentano di rimaner in quella linea che non doveano oltrepassare, ma corrono indietro, finché giungano all’estremo opposto.