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1 . I popoli del Settentrione, che invasero le provincie occidentali dell’impero romano, vi recarono leggi rozze, quali erano i loro costumi. Essi permisero agli antichi abitanti di continuare a vivere colle loro antiche leggi; e dopo poco tempo permisero a chiunque, indistintamente, di sceglier e professare quella, tra le varie legislazioni, dalla quale piú gli piacesse di essere giudicato. Quindi nacque quella specie di «giurisdizione personale», ignota ar popoli antichi; da questa nuova giurisdizione nacque la prima idea della «divisione de* fòri»; ed a poco a poco le menti degli uomini si avvezzarono a concepire due legislatori diversi ed uno Stato entro un altro Stato. I chierici professarono tutti la legislazione romana. Fin dai tempi di Costantino la Santa Sede romana era stata riconosciuta metropoli di tutte le diocesi che erano nelle provincie suburbicarie ò). Graziano confermò nel 378 il decreto del concilio romano, che la riconosceva la prima tra tutte le chiese d’Italia. Dupin, Bingham, Giannone hanno dimostrato che, ne’ primi secoli del cristianesimo, la gerarchia ecclesiastica si modellò esattamente sulla gerarchia civile. La Sede romana fu il centro di tutta la cristianitá dell’Occidente; la nuova giurisprudenza, che aveano introdotta i barbari, fece si che i chierici ne dipendessero anche per le cause che erano meramente secolari ; ed ecco il principio della giurisdizione ecclesiastica estesa oltre gli oggetti di dogma e di disciplina.

2 . I vescovi fin dal quinto secolo eran divenuti possessori di terre; divennero col tempo feudatari, ed ebbero sede in quei parlamenti nazionali che formavano la parte principale di tutti gli ordini pubblici de’ popoli del Nord. La loro morale in secoli ferocissimi ed il loro sapere in secoli di estrema ignoranza fecero si che ne’ parlamenti ottenessero ben presto la parte principale. Ricordiamoci che Carlo Magno non sapeva scrivere, e che, da tutti i diplomi che rimangono di quella etá, apparisce che tutti gli altri signori e sovrani erano ignoranti al pari di lui, e li) Nome che (lavasi alle provincie soggette alla giurisdiaioue del vicario di Roma.