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Alla cattedra di procedura abbiam riunite delle lezioni di arte notarile* Le formole, che i notari maneggiano, sono piú importanti di quello che per ordinario si crede, per la sicurezza delle proprietá. Una volta formavan parte integrante e principale della giurisprudenza sublime. Noi non vogliamo con ciò ripristinare l’antico solenne rigor delle formole che avevano i romani (sebbene si potrebbe dimandare: qual male vi sarebbe?). Ma vi è tra l’estremo rigor degli antichi e l’estrema licenza de’ moderni un punto di mezzo, nel quale sta il vero ed il bene. Questa cattedra eravi ed evvi ancora nel Regno italico, e l’esperienza dimostra non esservi senza profitto. Finalmente la nostra giurisprudenza sola non basta. Le nostre leggi non prevedono tutti i casi, ed è necessitá ricorrere alle leggi comuni. Le nostre leggi, per quanto sien perfette, han sempre bisogno di esser ritoccate; ed è utile sapere le leggi de’ popoli colti. Noi abbiam bisogno di continuare lo studio delle leggi romane, per la prima ragione. Nella Russia, per la seconda, si è stabilita una cattedra, con piú ampio dettaglio, ed è la giurisprudenza di tutti i popoli colti. Nella Russia, ove il dritto romano non era stato mai in vigore, esso non dovea formar, come tra noi, la parte principale. Ma noi non potremmo sapere il dritto romano e le leggi de’ popoli colti al tempo istesso? Queste sono o di popoli antichi o moderni. Delle prime non abbiamo che pochi frammenti, e, per lo piú, nelle buone Istituzioni di diritto romano si accennano. È antichissima l’idea di confrontar le leggi tra loro, ed abbiamo le collazioni delle leggi romane colle ateniesi, colle mosaiche, ecc. Le leggi de’ popoli moderni o sono conseguenze del dritto romano o sono poche altre. E poi, quando si è una volta bene impressa nella mente quella che Lcibnizio chiamava la «sciagrafia del dritto», tutte queste cognizioni sono facili ad apprendersi, facili a classificarsi, facili a ritenersi nella memoria. Questo piano di facoltá legale sembrerá forse troppo vasto; ma vasta egualmente è l’idea che noi abbiam concepita della vera giurisprudenza. Non basta che il giureconsulto sappia le leggi positive: convien che ne sappia la ragione: ciò distingue