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III

RIMBOSCHIMENTI E BONIFICHE

(1813?)

PROPOSTE

I

REGOLAMENTI ANTICHI

Coloro i quali han combattuta l’istallazione di una Direzione di acque e foreste han creduto che essa dovesse esser simile al regolamento che su tale oggetto avevamo, e non han riflettuto che questa era l’istituzione di cui il Regno aveva un bisogno maggiore.

Quali erano i regolamenti che avevamo? quali debbono essere i nuovi? Ecco le due questioni che prima di ogni altra si presentano all’esame. I primi erano inutili al pubblico, vessatòri ai privati. Inutili al pubblico, perché né stabilivano alcuna norma per fare i tagli secondo la regola dell’arte, né prendevano alcuna cura della riproduzione. Non si era fatto altro che proibire. Ma il bisogno del legname è egli forse uno dei bisogni sui quali può aver imperio la legge? Quindi che ne avveniva? Ad onta della legge, si tagliava, e quella legge, che non impediva il taglio, serviva, dopo la distruzione de’ boschi, a dar sfogo alle vendette private, riempiendo le provincie di accuse e di processi. Da settant’anni a questa parte questi due mali, lo sboscamento ed i processi contro gli sboscatori, si sono moltiplicati ambedue in un modo spaventevole: prova certa che uno non impediva l’altro. E come no? La procedura era tanto lunga; il criterio, allora legale e non morale, era tanto difficile a formarsi ; i testimoni cosí difficili a raccogliersi per mancanza di guardie locali legalmente autorizzate a formare i processi verbali; gli