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5. Risultato della laboriosa discussione fu un Decreto organico del 29 novembre 1811 in soli 37 articoli, nel quale il Progetto della Commissione riappare molto falcidiato e qua e lá modificato. In luogo del Consiglio di pubblica istruzione proposto dal Progetto , il Decreto organico stabili in ciascuna provincia un giuri «destinato ad esaminare gli alunni dei licei e dei collegi per distribuirli convenientemente nelle diverse classi, riconoscerne i progressi e proporre i premi in favore» dei piú meritevoli ; oltre altri due giuri nella cittá di Napoli : uno «per giudicare delle composizioni degli alunni relative alle lettere o alle scienze, che dovranno essere rimesse dai rettori degli stabilimenti di pubblica istruzione nei tempi che saranno físsati»; l’altro, «per esaminare lo stato di contabilitá sui nominati stabilimenti e dirigerne la regolaritá e per somministrare al direttore dei lumi sui loro mezzi, particolarmente alle piazze gratuite ed agl’impiegati». Circa le scuole primarie, il Decreto organico si contentò di confermare il decreto del 15 settembre 1810 giá citato, soggiungendo, per altro (e dando, con ciò, causa vinta al Cuoco), che l’istruzione in esse sarebbe stata «interamente gratuita*. Le disposizioni del Progetto intorno ai ginnasi (art. 25 9) e ai collegi e convitti (art. 44-5), furon, nel decreto organico, fuse in due soli articoli (13-4), prescriventi che il primo grado delle scuole secondarie si sarebbe ormai trovato nei collegi reali non ancora convertiti in licei, negli stabilimenti similari istituiti dai comuni e dai privati previo consenso del governo, e nei seminari diocesani, e che ciascun istituto avrebbe dovuto aver due professori di grammatica, uno di rettorica e uno di filosofia e matematiche. Diversamente dal Progetto, che voleva istruzione eguale in tutti i licei, il decreto organico prescrisse, bensí, che tutti i licei (sedici in tutto il Regno) avrebbero dovuto avere gl’ insegnamenti di 1. grammatica, 2. umanitá, 3. rettorica e poesia, 4. filosofia e matematiche pure e miste: sennonché a taluni licei, da destinarsi alla sola istruzione nelle lettere, sarebbero stati assegnati in piú un professore di antichitá greca e latina e uno di storia e geografía; ad altri, da destinarsi all’istruzione nelle scienze fisico-matematiche, un professore di matematica sublime, uno di física sperimentale e chimica e uno di storia naturale; ad altri, da destinarsi all’istruzione nella medicina, un professore di anatomia e fisiologia, uno di patologia e nosologia, uno di chirurgia teorica e pratica, uno di clinica e uno di storia naturale e chimica; ad altri infine, da destinarsi all’istruzione nella giurisprudenza, un professore di diritto romano, uno di Codice Napoleone e uno di procedura civile e criminale. Non quattro, ma una sola universitá stabiliva il Decreto organico: quella di Napoli, ripartita in cinque facoltá, di cui quella di lettere e filosofia comprendeva: 1. l’eloquenza italiana, 2. l’eloquenza e poesia latina, 3. la lingua e letteratura greca, 4. la lingua ebraica, 5. la lingua araba, 6. l’archeologia greca e latina, 7. l’arte critica e diplomatica, 8. la cronologia, 9. l’ideologia, io. l’etica; — quella di scienze fisico-matematiche: 1. la matematica sintetica, 2. la matematica analitica, 3. la meccanica, 4. la fisica