Pagina:Cuoco, Vincenzo – Scritti vari- Periodo napoletano, 1924 – BEIC 1796200.djvu/164

II

DISPOSIZIONI DI LEGGE RICHIAMATE

NEGLI SCRITTI PRECEDENTI

1. Con decreto del 15 agosto 1806, Giuseppe Bonaparte prescrisse che ciascun comune del Regno di Napoli mantenesse a proprie spese un maestro «per insegnare i primi rudimenti e la dottrina cristiana a’ fanciulli > e una maestra «per fare apprendere, insieme alle necessarie arti donnesche, il leggere, Io scrivere e la numerica alle fanciulle». È questo appunto il decreto che il Cuoco cita nel numero II. 2. Con decreto del 27 gennaio 1809 Gioacchino Murat nominò una commissione composta da Giuseppe Capecelatro arcivescovo di Taranto, Melchiorre Delfico, Bernardo Della Torre vescovo di Lettere e Gragnano, Vincenzo Cuoco e Tito Manzi (segretario), con l’incarico di compilare un progetto di legge sulla pubblica istruzione nel Regno di Napoli. Il Progetto e il Rapporto che lo precede son quelli dati al numero I. 3. Il Progetto della Commissione incontrò viva opposizione nelle sfere ministeriali. Primo risultato di essa fu un decreto del 15 settembre 1810, il quale, derogando a quello precedentemente citato di Giuseppe Bonaparte, di cui la Commissione aveva adottate le massime fondamentali, stabili : che si aprissero scuole primarie in tutti i comuni del Regno; — che nei comuni di terza classe fossero adibiti all’insegnamento i parroci: negli altri, istitutori nominati dal ministro dell’Interno; — che materia dell’insegnamento fossero il leggere e scrivere, le prime oj>erazioni dell’aritmetica e il «catechismo di religione e morale»;—che i comuni dovessero fornire i locali e pagare i maestri, a cui sarebbero spettati sei ducati il mese nei comuni di terza classe, dieci ducati negli altri; —che l’istruzione fosse obbligatoria, ma non gratuita, in quanto nei comuni di terza classe ciascun alunno doveva pagare un carlino il mese, negli altri comuni un quinto in piú; — che i decurionati potessero esimere dal pagamento le famiglie povere, ma che le esenzioni non dovessero eccedere in ciascun comune il quinto degli alunni; — che il provvento di codeste tasse fino a trenta alunni si devolvesse ai comuni; di lá dai trenta alunni s’aggiungesse al salario degl’istitutori, con detrazione del quinto per la costituzione di un fondo di gratificazione per gl’insegnanti piú benemeriti. Contro talune disposizioni di siffatto decreto è diretto lo scritto dato al numero II. 4. Altra conseguenza dell’opposizione al Progetto fu un controprogetto elaborato o fatto elaborare nel 1810 dal ministro dell’Interno Giuseppe Zurlo, e oggi smarrito. In confutazione di esso il Cuoco scrisse i frammenti dati al numero III.