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di riforma, il quale, prima de’ dieci anni di servizio, sará eguale alla metá: dopo, a due terzi. 131. Ogni allievo, per ottener la matricola, dovrá pagare ne’licei carlini dodici, nelle universitá ventiquattro, per ciascuna matrícola. Si pagheranno nella rassegna che si fará, compiuto l’anno scolastico. Il prodotto formerá una massa comune, che si dividerá tra tutti i professori. 132. Per l’estratto de’ registri delle deliberazioni de’ professori de’ licei o delle universitá, in caso di approvazione, licenza o laurea, si pagheranno carlini dodici ne’ licei e ventiquattro nelle universitá. Essi formeranno una massa, che si dividerá tra il rettore ed il segretario de’ licei, il rettore delle universitá ed i cancellieri delle facoltá, i quali avranno l’obbligo di provvedere a tutto ciò che occorrerá di spesa per la corrispondenza, gli archivi ed i registri tanto delle universitá quanto de’ licei. 133. Il dritto della spedizione de’ diplomi della direzione generale, se il diploma è di licenza o di laurea, sará di ducati quattro; se di semplice approvazione, sará di carlini ventiquattro. Questo dritto entrerá nella cassa dell’istruzione. 134. Oltre questo dritto di spedizione, per ottener le lauree e le licenze sará necessario pagare alla tesoreria dell’ istruzione pubblica una somma, la quale sará di ducati cinquanta per la laurea legale e teologale; di ducati quaranta per la laurea di medicina, chirurgia, farmacia, belle lettere, scienze fisiche e matematiche ed architettura; di ducati trenta per la licenza di belle lettere, scienze fisiche e matematiche, facoltá medica e legale, siccome si è detto parlando delle respettive facoltá. Per la licenza teologica si pagheranno soli ducati dodici. 135. Tutte queste rendite formeranno parte dei fondi addetti alla pubblica istruzione. 136. Oltre a ciò, l’istruzione pubblica continuerá a godere di que’ fondi che le sono stati assicurati finora. Ci riserbiamo di farle altri assegnamenti, secondo i bisogni. 137. Saranno addetti all’istruzione tutti i fondi che attualmente trovansi in varie.parti del Regno, provenienti da legati e da qualunque altro titolo particolare, purché l’uso ne sia pubblico. Da questa legge sono solamente eccettuati i seminari. 138. Ai stabilimenti di pubblica istruzione è permesso di acquistare, sia per titolo di donazione tra i vivi, sia per titolo di legato e di ereditá, ecc.