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coloro che desiderano una maggiore dilucidazione delle dottrine che il professore ha insegnate sulla cattedra. È obbligato però a seguire il metodo e la dottrina del professore. 123. Può esigere una mercede convenzionale dagli uditori privati. Il servizio che presta gli serve di titolo, perché, a meriti uguali, sia preferito ad ogni altro concorrente nella provvista delle cattedre tanto delle universitá quanto dei licei. 124. Per essere sostituto è necessario: 1. esser laureato; 2. nominato dal professore; 3. approvato dalla facoltá; 4. autorizzato dal direttor generale. 125. È proibito al professore di far ripetizioni in privato. 126. Oltre il sostituto, il professore in ogni anno nominerá tra i suoi migliori allievi due ripetitori, i quali possono dare ai loro compagni, nel caso che essi il richieggano, le dilucidazioni necessarie a meglio intendere le lezioni del professore. Questo sará un titolo d’onore, e si avrá considerazione dei giovani che lo avranno meritato.

TITOLO XIV

Spese e rendite deli.’istruzione. 127. Le spese dell’istruzione pubblica riguardano: r. i soldi di tutti gli impiegati e le spese di officio; 2. le spese per la formazione e conservazione de’ pubblici stabilimenti addetti all’istruzione; 3. i premi e gli incoraggiamenti da dare a coloro che ne sono degni. 128. Tutte queste spese si fisseranno con particolar nostro decreto, dietro il rapporto del direttor generale, che ci sará proposto dal nostro ministro dellTnterno. 129. Il soldo dei professori, tanto de’ collegi regali quanto delle universitá e scuole speciali, crescerá di un quarto ogni cinque anni. Un aumento di soldo potrá anche aver luogo, straordinariamente, nel caso che il professore pubblicasse un eccellente libro sulla scienza che professa. 130. Dopo venti anni di servizio, è in arbitrio del professore o ritirarsi con un solo soldo o continuar le lezioni con due. Volendosi ritirare prima di tale epoca, se lo fa volontariamente, non ritiene nulla; se per ragione d’infermitá, ha dritto ad un soldo