Pagina:Costituzione dogmatica sulla fede cattolica 18 luglio 1870 (Pio IX).djvu/21

 
 
21


tenere da tutta la Chiesa, per l’assistenza divina, a lui nel beato Pietro promessa, godere di quella infallibilità di cui il divin Redentore volle essere fornita la sua Chiesa nel definire una dottrina sulla fede o sui costumi, e pertanto tali definizioni del romano Pontefice essere per se stesse e non pel consenso della Chiesa, irreformabili.

Se alcuno poi, tolgalo Iddio

osasse contraddire a questa nostra definizione, sia anatema.