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suprema potestà; oppure questa sua potestà non essere ordinaria ed immediata così su tutte e singole le chiese come su tutti e singoli i Pastori ed i fedeli; sia anatema.


CAPO IV.

Del magistero Infallibile del Romano Pontefice.

Che poi nello apostolico stesso primato che il Romano Pontefice ha su tutta la Chiesa come successore di Pietro principe degli Apostoli si contenga anche la suprema podestà di magistero, ciò ritenne sempre questa Santa Sede, e l’uso perpetuo della Chiesa lo prova e fu dichiarato dagli stessi ecumenici Concilii e da quelli primieramente in cui l’Oriente e l’Occidente convenivano insieme nell’unione della fede e della carità. Imperocchè i Padri del Concilio Costantinopolitano quarto, seguendo le pedate dei maggiori, emisero questa solenne professione: «La prima salute sta nel custodire la regola della retta fede. E poichè non può venir meno la sentenza del Signor nostro Gesù Cristo che disse: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa;» quanto fu predetto viene comprovato dal fatto; perocchè nella Sede apostolica si è sempre conservata immacolata la cattolica religione e professata la santa dottrina. Pertanto, desiderosi di non essere separati dalla sua fede, e dalla sua dottrina, speriamo di meritare d’essere in quell’unica comunione che predica la Sede Apostolica, ed in cui esiste l’intiera e verace solidità della cristiana religione.