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(c) Privilegio esclusivo per la durata non maggiore di anni cento, intendendosi che la maggiore o minore durata della concessione dovrà formare appunto articolo di negoziazione fra la commissione e le società concorrenti, e salve in questo rapporto le dichiarazioni che si contengono nel successivo art. 24;

(d) Esenzione di qualunque imposta ordinaria, straordinaria, speciale sulla strada, suoi accessorj ed esercizio della medesima, e libera introduzione franca di dazio o di altre gabelle per tutti i ferramenti, macchine, attrezzi, ed oggetti strettamente ed esclusivamente necessarj alla costruzione della strada, primo armamento ed attivazione della medesima. Esenzione dal diritto proporzionale di cui fossero passivi tutti gli atti che la Società doveste stipulare per la costruzione della strada, quali saranno registrati, o, come dicasi, interinati col pagamento del minimum fra i diritti fissi stabilito dalle leggi dei rispettivi paesi. E però bene inteso, che la Società continuerà a pagare l’imposta territoriale sulla cifra per la quale i terreni o le fabbriche da essa acquistate, figuravano ai pubblici catasti secondo la precedente loro destinazione;

(e) Garanzia di un minimum d’interesse sul capitale, che dentro certi limiti, sarà effettivamente impiegato nella costruzione della strada.

Art. 6. In compenso agli accennati benefizi, la Società concessionaria dovrà sottomettersi a tutte le condizioni ed oneri inerenti a simili intraprese, e fra le altre a quella che appresso: