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Art. 3. Il Governo Imperiale Austriaco si obbliga di ultimare, a tutte sue spese, e contemporaneamente alla strada che forma oggetto della presente convenzione, le proprie strade ferrate fino a Piacenza, quanto fino a Mantova, permettendo in ambedue queste parti che le strade stesse si congiungano alla nuova strada centrale italiana.

Art. 4. Il Regio Governo toscano ugualmente promette, che le proprie strade ferrate da Pistoja a Lucca, e da Pistoja a Firenze saranno ultimate contemporaneamente, se non prima della nuova strada centrale.

Art. 5. La costruzione della strada ferrata per l’Italia centrale sarà affidata ad una o più società intraprenditrici a quelle migliori condizioni che sarà possibile di stabilire per diligenza della commissione, di cui sarà parlato in appresso. Frattanto i Governi interessati concordano fin d’ora di assicurare alla società o alle società suddivisate i seguenti benefizi e privilegi, cioè:

(a) Protezione ed assistenza efficace per eseguire tutti gli studii, e successivamente tutti i lavori necessari per condurre l’impresa;

(b) Diritto di procedere per via di espropriazione coatta all’acquisto di qualsivoglia terreno o fabbrica che sia necessario per l’esecuzione della strada, come per l’erezione di tutti gli stabili necessari al servizio della medesima, ritenuto nella società espropriante l’obbligo d’indennizzare pienamente i possessori espropriati, e guarentirne l’interesse a termini di giustizia secondo le leggi veglianti nei rispettivi stati, ed i sistemi praticati in altri casi congeneri;