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La spesa occorsa per provvista di macchine, carrozze, carri e quanto altro occorra per l’esercizio della strada, e che servir debba a promiscuo servizio sopra la linea della medesima, verrà ripartita per ugual porzione, e così per un quinto fra i cinque Governi contraenti.

Ed il cumulo delle somme procedenti dai due titoli antecedenti, costituirà il capitale sul quale ciascun Governo sarà tenuto a garantire per la sua quota l’interesse pattuito colla Società.

Rimane però correspettivamente stabilito, che anche i prodotti che si realizzeranno sopra tutta la linea stradale, debbono essere dimostrativamente imputati a vantaggio di ciascun governo sopra la proporzione stessa del capitale, sul quale ha l’obbligo di garantire l’interesse; cosicchè niuno dei Governi contraenti rimanga mai esposto oltre la differenza che per avventura si verifichi tra la quota dei prodotti totali della strada, che deve essergli attribuita, e la quota degli interessi di cui ha assunto la garanzia, l’una e l’altra egualmente calcolata sulla base del capitale risultante dal cumulo delle spese surriferite.

Siccome rimane per ultimo dichiarato, che al termine della concessione, ciascun Governo entrerà liberamente al Possesso del tronco o tronchi stradali esistenti sul rispettivo territorio, e delle fabbriche di ogni genere che fossero state costruite per servizio della strada.

Art. 16. I governi contraenti si riserberanno finalmente dirimpetto alla società concessionaria, e correspettivamente alla garanzia che le accordano, i diritti che appresso;