Pagina:Convenzione concernente l’assunzione, la costruzione e l’esercizio delle ferrovie nel Regno Lombardo-Veneto.djvu/5


architetto ed agronomo 611
tro proposta da presentarsi per parte dei concessionarj nel corso dell’anno 1857.

Art. 22. Riguardo alle congiunzioni colle Strade ferrate Sarde a Pavia e Buffalora i concessionarj si sottoporranno alle stipulazioni dei rispettivi Governi.

Si accorda fin d’ora ai concessionarj di disporre un binario da Strada ferrata sulla parte del ponte sul Ticino presso Buffalora che giace sul territorio austriaco, promettendo il Governo Austriaco d’interporsi presso il R. Governo Sardo affine d’ottenere per la rimanente parte del ponte l’eguale agevolezza.

Art. 23. Il ponte sul Po presso Piacenza dovrà costruirsi in opera muraria, ferro battuto o ghisa ed il relativo progetto sarà da inoltrarsi entro un anno all’amministrazione dello Stato onde riportarne l’approvazione.

Metà delle spese di costruzione, ad eccezione di quelle dipendenti dal collocamento del binario da Strada ferrata, staranno a carico dell’Erario, che dovrà rimborsarle ai prelodati Signori a misura del progresso della costruzione, in rate trimestrali.

Art. 24. I termini stabiliti all’articolo 21 decorrono dal 1 gennajo 1857.

Art. 25. Il Governo trasmette ai prelodati Signori ogni diritto, derivante in suo favore dalla Convenzione per la quale la città e provincia di Bergamo si sono obbligate a cedere allo Stato gratuitamente tutti i terreni necessarj per la stazione di Bergamo e per la linea da Coccaglio per Bergamo a Monza entro i confini della Provincia di Bergamo. Per l’osservanza di questo patto il Governo si obbliga ad interporre, occorrendo, la sua mediazione fra i detti Signori da una e la città e provincia di Bergamo dall’altra parte.

Art. 26. L’amministrazione dello Stato concede ai sullodati Signori l’uso gratuito del tronco della Strada ferrata meridionale dello Stato da Nabresina fino a Trieste, per il corso dei loro convogli, nonchè l’uso in comune colla detta amministrazione delle stazioni di Nabresina e Trieste. Viceversa l’amministrazione dello Stato si riserva l’uso promiscuo gratuito delle due stazioni di Ve-
rona e del tronco della Strada ferrata Lomb. Veneta che rannoderà la Strada ferrata del Tirolo meridionale colle suddette stazioni.

Le disposizioni più precise verranno d’accordo stabilite con apposito regolamento.

Art. 27. Si concede pure ai detti Signori il permesso di costruire intorno a Milano una Strada ferrata di congiunzione e di fabbricare ivi una stazione centrale.

Art. 28. In caso che terze persone chiedessero di costruire delle Strade di ferro sia in continuazione, sia quali diramazioni delle Strade ferrate concesse, i detti Signori avranno, questi entro i confini de Regno Lomb. Veneto, la preferenza per la costruzione ed esercizio di tali strade di ferro a patto che accettino le condizioni proposte da terzi, e ne facciano valida dichiarazione entro mesi tre, dal giorno dell’avuta comunicazione.

Art. 29. Egualmente ove l’amministrazione dello Stato trovasse di costruire una Strada ferrata entro i confini del Regno Lomb. Veneto, offrirà ai detti Signori la concessione per la costruzione ed esercizio di tale Strada di ferro e non potrà intraprendere essa medesima la costruzione, nè darne la facoltà ad altri che nel solo caso in cui i concessionarj non accettino espressamente entro tre mesi l’offerta concessione.

Viene inoltre concesso ai detti Signori di riunire alla loro impresa altre strade di ferro o parti di esse, sotto riserva dell’approvazione per parte dell’amministrazione dello Stato.

Art. 30. Tanto le strade di ferro, che già sono in esercizio, quanto le non terminate e quelle che sono da costruirsi contemplate dalla presente concessione, saranno possedute ed esercitate dai suddetti Signori con tutti i diritti ed obblighi portati dalla legge di concessione del 14 settembre 1854 (Bollettino delle Leggi, N. 238) e dal regolamento intorno all’esercizio delle Strade ferrate del 16 novembre 1851 (Bollettino delle Leggi del 1852 N. 1) in quanto non fu loro derogato colla presente convenzione, nè venga altrimenti stabilito da future disposizioni di legge.

Art. 31. L’uso delle ferrovie cedute ai detti