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610 giornale dell’ingegnere

Art. 14. I trenta (30) milioni residui verranno successivamente pagati con metà dei redditi netti annui delle Strade ferrate cedute ai soprannominati signori, nonchè di quelle concesse all’articolo 20, in quanto i redditi stessi siano per sorpassare il sette (7) per cento del capitale erogato per la costruzione ed attivazione di queste strade (art. 33 e 34.)

Il versamento di tali somme dovrà effettuarsi al più tardi entro trenta giorni dopo sanzionato il bilancio annuo.

Art. 15. Se prima, od all’atto del versamento della quinta delle scadenze annue, di 10 milioni, i sovrannominati Signori dichiareranno di voler pagare i trenta (30) milioni di cui all’articolo precedente, in rate annue di dieci (10) milioni scadenti ciascuna rispettivamente nei due anni successivi, qualunque abbia ad essere l’ammontare degli utili a percepirsi per parte dei concessionarj nelle due annate corrispondenti, eglino saranno disobbligati dal pagamento dell’ultima rata di dieci (10) milioni.

Art. 16. Sopra i cento (100) milioni stipulati all’articolo 12 non verranno pagati interessi, purchè i versamenti avvengano alle scadenze determinate dagli art. 13, 14 e 15; per lo contrario, in caso di ritardo di uno qualsiasi dei versamenti dovranno essere sborsati, in uno col capitale, gli interessi al sei (6) per cento decorribili dal giorno della rispettiva scadenza.

Art. 17. I detti Signori avranno diritto a percepire gli utili netti risultanti dall’esercizio, condotto per conto loro, a sensi del l’art 9, dopochè saranno stati versati i primi venti (20) milioni in uno cogli eventuali interessi di mora.

Art. 18. I sullodati Signori si obbligano a licenziare entro sei mesi decorribili dai giorno della presa di possesso delle strade di ferro, quelli fra gli impiegati od inservienti assunti dallo Stato, che i concessionarj non vorranno ritenere al proprio servizio, e di corrispondere loro le competenze di norma per il semestre successivo alla fatta intimazione. Nel caso per altro che durante il termine sopraccennato alcuno dei detti im-
piegati divenisse inetto al servizio, non potrà esigere una pensione per parte dei concessionarj, assumendo, per patto espresso, l’Erario le pensioni e provvigioni loro, delle loro vedove e dei figli.

Art. 19. Ai sullodati Signori incombe l’obbligo di completare le ferrovie in esercizio che furono loro cedute a tenore dell’articolo 1, nonchè di costruire ed attivare i tronchi nuovi entro il tempo stabilito dall’articolo 21.

Tali tronchi sono:

a) quello da Coccaglio per Bergamo a Monza, colla diramazione per Lecco;

b) quello che da Casarsa va a raggiungere per Udine, Cormons presso Nabresina la Strada di ferro meridionale dello Stato;

c) quello che da S. Antonio di Mantova dovrà prolungarsi sino alla sponda sinistra del Po presso Borgoforte.

Art. 20. Oltre ai tronchi indicati dall’articolo 19, i sovradetti Signori assumono l’obbligo di costruire ed attivare le seguenti strade di ferro:

a) da Milano per Lodi sino a Piacenza, onde congiungersi colla strada ferrata della Italia Centrale, con una diramazione da Melegnano al confine presso Pavia, per rannodarsi alla strada ferrata Sarda per Genova;

b) da Milano al confine Sardo presso Buffalora, onde congiungersi colla strada ferrata Sarda per Torino, con una diramazione per Sesto Calende, in corrispondenza colla navigazione sul Lago Maggiore.

Art. 21. I tronchi di Strada ferrata indicati agli articoli 19 e 20 dovranno essere compiuti ed attivati, rispettivamente; quello da Coccaglio per Bergamo a Monza entro due anni; la diramazione per Lecco entro anni tre; il tronco tra Casarsa e Nabresina parimenti in tre anni. Per l’attivazione delle Strade ferrate da Milano per Piacenza, Pavia, Buffalora e Sesto Calende è concesso un termine di cinque anni.

I prelodati Signori non hanno obbligo di prolungare la via di ferro di già attivata da Milano per Treviglio, circa la cui ulteriore destinazione verrà statuito dal Governo, die-