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608 | giornale dell'ingegnere |
parte della rete medesima, venne conchiusa fra gl’II. RR. Ministri delle Finanze e del Commercio da una parte, ed i Signori:
in Vienna
Sua Altezza il Principe Giovanni Adolfo di Schwarzenberg, Presidente dell’I R. pr. Società austr. di credito per il Commercio e l’Industria;
Sua Eccellenza il Conte Francesco Zichy (minore), Vice-Presidente della I. R. pr. Società austr. di credito per il Commercio e l’Industria;
Il Barone A. S. di Rothschild, Vice-Presidente dell’I.R. pr. Società austr. di credito per il Commercio e l’Industria.
La Casa bancaria di S. M. di Rothschild;
in Italia
Il Duca Rafaele di Galliera in Bologna;
Il Duca Lodovico Melzi in Milano;
Sua Eccellenza il Conte Giuseppe Archinto in Milano, l’ultimo rappresentato dai signori Sebastiano Mondolfo e C. F. Broth;
Pietro Bastogi in Livorno;
in Francia
Fratelli Rothschild in Parigi, rappresentati dalla Casa bancaria di S. M. di Rothschild in Vienna;
E. Blount e Comp. in Parigi;
Paulin Talabot in Parigi;
in Inghilterra
N. M. di Rothschild e figli in Londra, rappresentati dalla Casa bancaria S. M. di Rothschild in Vienna;
Samuele Laing in Londra;
Matteo Uzielli in Londra; rappresentato dal sig. S. Laing;
d’altra parte, sotto riserva della Sovrana approvazione di S.M.I.R.A., la seguente convenzione:
Art. 1 L’I.R. Erario cede ai detti signori le II. RR. Strade ferrate dello Stato situate nel Regno Lombardo-Veneto conArt. 2. Col diritto all’esercizio ed usufrutto delle II. RR. Strade ferrate Lombardo-Venete vengono pure ceduti ai surripetuti Signori, tutti i diritti ed obblighi dell’Erario verso terze persone, in quanto codesti diritti ed obblighi sieno inerenti all’esercizio ed usufrutto delle dette strade, o connessi al terreno sul quale sono situate, oppure consistano finalmente nell’obbligo di manutenzione e costruzione di ponti, strade e consimili.
Art. 3. Fra gli obblighi assunti dai detti signori, sono pare compresi quelli che consistono in prestazioni verso i possessori dei fondi espropriati od intersecati da quelle Strade ferrate, la cui scadenza non sia anteriore alla Sovrana approvazione della convenzione presente; stantechè l’Erario si dichiara tenuto a soddisfare agli obblighi di qualsiasi natura, scadenti fino al giorno detta Sovrana Sanzione del presente contratto.
Art. 4. Circa i tronchi delle II. RR. Strade ferrate Lombardo-Venete che trovansi attualmente in progresso di costruzione affidata mediante contratti regolari a determinati imprenditori, a modo di quello in fra Coccaglio e Bergamo, viene pattuito, che i surripetuti signori subentreranno col giorno della Sovrana approvazione di codesta convenzione in tutti i diritti ed obblighi derivanti per lo Stato dai surriferiti contratti.
A quest’effetto verranno ai suddetti Signori consegnate delle copie autentiche dei rispettivi contratti, e, occorrendo, gli originali stessi, contro ricevuta e promessa di restituzione ulteriore.
Art. 5. Si metteranno eziandio a disposizione dei detti Signori tutti gli studj preliminari concernenti la rete delle Strade ferrate Lombardo-Venete, nonchè ogni altro documento relativo esistente presso le autorità, tosto che ne sarà fatto l’inventario,