suetudini, come pure la sospensione e l’aumento loro. In fine, riepilogando il tutto, nulla dello statuito da lei, o per iscritto o senza, dovrà estimarsi vano o malfondato. Poichè le sue parole ed i suoi comandi si reputeranno derivanti dalla stessa nostra maestà, e neppure un che di essi potrà annullarsi e rimanere privo di effetto; dureranno per lo contrario in qualsivoglia tempo fermi, invariabili e giammai sottoposti da persona al mondo a disamina, inquisizione o ritrattamento, nè bisognevoli di approvanza e confermagione onde sieno di pieno effetto e valore. Chiunque di pari conformità le avrà porto assistenza o fattine i comandamenti, compresovi lo stesso temporale logoteta de’ segreti1, siano come si vogliano in apparenza bene o male consigliati o decretati, non potrà unquemai essere da chicchessia costretto a comparire sotto questo titolo in giudizio a difendere e giustificare l’operato. Imperciocchè dichiariamo e decretiamo in forza della presente aurea Bolla, fatta di moto proprio, che quanto sarà per essere deliberato e posto in esecuzione dalla nostra genitrice debbasi riferire all’autorità nostra, e rimanere fermo, rato e stabile in ogni tempo. Fin qui la bolla.
- ↑ Cancelliere. Quegli che ha la cura di scrivere e registrare gli atti pubblici de’ magistrati; e quegli che scrive e detta lettere di principi, di signori, di signoria, e simili, e che in oggi particolarmente vien nomato segretario.