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5^80 INPERNO IL FURTO. Il furto eh' è occulto offende meno della rapina che è violenta (1), perchè la rapina offende più direltamente la volontà dell' uomo, e per- chè^ oltre che nelle cose^ ella può fare ingiuria nella persona (2). Ma quantunque e la rapina e l'omicidio (3) siano in sé più gravi del furio, Dante colloca i ladri più sotto de' violenti e degli omicidi, per- chè quello é vizio vile, e la frode è a lui più rea della forza; e perché nori tutti i ladri intendonsi messi in questa bolgia, ma i sacri- leghi (4), come il Pucci; e coloro che sciolsero i vincoli dell'umana civiltà, come Caco nemico d'Ercole uno de' padri della civiltà greco- italica; e coloro che, essendo in alto grado, con l'esempio di colpa così turpe, contaminarono la città, come esso Pucci e i Piorentini più giù nominati. La questione del furto si collega a quella oggidì tanto agitata e agi- tante della proprietà delle cose materiali, la quale la legge mosaica praticamente sciolse in modo mirabile, e la legge evangelica può sciorre in modo più mirabile ancora; e i Padri della Chiesa la dichia- rarono con l'usata rettitudine e acume. Ambrogio (5): Proprium ne- mo dicat quod est commune. Tommaso (6): Quanto all'uso de' beni esteriori non deve l'uomo averli come proprii ma come comuni j cioè all' altrui necessità facilmente comunicarli. Il ricco non opererebbe illeci' tamenle se, preoccupando la possessione di cosa che da principio era comune^ la comunica ad altri. Ma pecca se indiscretamente allontani altrui dall'uso di quella cosa. E Basilio (7): Siccome chi va primo a spettacolo, mal farebbe a impedire altri che vengano, appropriando a sé V ordinato a comune uso ; così sono i ricchi i quali le cose comuni che preoccuparono, stimano essere proprie. Ambrogio (8): None meno colpa togliere a chi ha, che, potendo e abbondando , negare a chi n' ha di bisogno. - Plusquam sufficeret sumptui, violenter obtentum est (9). Tommaso, venendo al noto fatto degl'israeliti in Egitto, lo dichiara cosi: Furto non fu che i fi'gliuoli d' Israello si prendessero le spoglie degli Egizii secondo il precetto del Signore, per le afflizioni con che (4) Arist, Eth., V. peculato che è furto di cosa del comune. (2) Som., 2, 2, 56. - V. Aug., in Joan., L. (3) Som., 4, 2, 73. (5) Serra. LXIV. (4) Som., I. e: // furio non è punito (6) Som., 1. e. di morte se non quando è aggravalo da (7) Serra, del ricco. qualche circostanza; come nel sacri' (8) L. e, legio che i furto di cosa sacra, o nel (9) Ambr., I. e.