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154 INFERNO. — Canto V. Verso 52 a 60


La prima di color, di cui novelle
     Tu vuoi saper, mi disse quegli allotta,
     Fu imperatrice di molte favelle.
55A vizio di lussuria fu sì rotta,
     Che libito fe’ lecito in sua legge
     Per torre il biasmo, in che era condotta.
Ell’è Semiramìs, di cui si legge,
     Che sugger dètte a Nino, e fu sua sposa:1
60 Tenne la terra, che il Soldan corregge.

  1. V. 59. P. Giordani disse melenso il verso col comune succedette ed avea ragione: perchè, a che nell’inferno quella famosa? Non era di questo luogo il solo far di libito licito; voleasi proprio qualche tratto caratteristico di grande lussuria e quindi la leggenda di Trogo accolta anche dal LANA, che si copulasse col figliuolo, delitto abominevole. Quindi il sugger dette che Witte asserì portato solo da frate Attavanti nel suo Quaresimale edito a Milano nel l479, ma che è nel Codice Gaetani, e in quello del Museo brittanico (suger dette) che fu di Glembervie e poi di Heber e che porta il n. 10317 e per giunta del l370, al Cod. 2 Laur. riferentesi a più antico è (al sugger dette) Fu già citato da altri, e sulla fede altrui anche da me per altra autorità il Cod. Landi del 1350, ma avendolo poi potuto esaminare affatto, il passo ha succidette: quell'i può essere errore del copista ricordando che mancavano i punti; il Cod. Kostka ora Wcovich-Lazari ha succiedette, che val succedette ; il bolognese S dell’Archiginnasio socedete colla chiosa cum proprio fìlio concubuit. Che certo non era licito. Resta il Cod. di Cortona che ha s’accedette, e se in vece di Nino equivoco avesse Ninia scioglierebbe il nodo.




ciascuna potesse licitamente lussuriare con chi li piacesse. Sichè fece suo libito licito in legge, solo per tòrsi lo biasimo1. Circa la quale costituzione di legge è da notare cinque cose.

Primo che la legge non dee essere instituita per privato utile, ma per comune utilitade , siccome dice Isidoro in primo Ethnologiarum : lex est nullo prìvato comodo sed prò comuni utilitate hominum scripta. Questa legge di Semiramis fu istituita per singolare diletto.


Secondo si ò che questa legge si è centra ragione, imperciocché l’institutore della legge deve avere la sua intenzione pura e pronta a costituire legge, per la quale li uomini si facciano buoni2.: sicome dice Aristotile in lo secondo de Etica : Volumtas cuiuslibet legislatoris est ut fuciat homines bonos. Questa legge di Semiramis fu Istituita per lussuriare, il quale è vizio.

Terzo si è ch’ella è contraria alla legge naturale, che la naturale legge vuole che lo uomo ami lo padre e ’l figliuolo; s’ella fusse la legge di Semiramis preditta, lo uomo non sarebbe certo del padre nè del figliuolo: e per consequens non si potrebbe amare nè padre nè figliuolo.


  1. Quest’è leggenda antica molto data da Trogo, e allargata poi coll’ asserire che giacque indi con Lanas figliuolo che ella ebbe dall’incesto, e altri (Laur. XC,Il 4;, con Lino donzello, o bastardo suo proprio: novella che l’ Allavanti riprodusse nel suo Quaresimale col famam suam denigravit filium accipiendo in virum, et iterum filium filii a quo propterea accisu est
  2. Quivi assai valse il Cod Riccardiano. imperocché mancavano due linee.