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comprovata l’insufficienza dei danari, degli effetti mobiliari, e delle rendite del minore.

Il consiglio di famiglia, in qualunque caso, indicherà gli stabili che dovranno preferibilmente essere venduti, e tutte le condizioni che riputerà vantaggiose.

Leg. 1, §. 2, Leg. 3, §. 5, Leg. 5, §. 4, 9, 10, 11, et 15, ff. de rebus, eorum qui sub tutel. Leg. 4, 12, et 18, cod. de prædiis et aliis rebus minorum.

458. Le deliberazioni del consiglio di famiglia relative a quest’oggetto, non avranno esecuzione, se non dopo che il tutore ne avrà chiesta ed ottenuta l’omologazione avanti il tribunale civile di prima istanza, il quale deciderà nella camera del consiglio, sentito il Regio Procuratore.

Leg. 1, §. 2, Leg. 11, ff. de rebus eorum qui sub tutela vel cura. Leg. 2, 12, et 18, cod. de prædiis et aliis rebus minorum.

459. La vendita si farà in presenza del surrogato tutore, all’asta pubblica, i di cui atti saranno ricevuti da un membro del tribunale civile, o da un notaro a ciò deputato, e dopo tre avvisi da affiggersi ai luoghi soliti del cantone, in tre domeniche consecutive.

Ciascuno di questi avvisi sarà approvato e sottoscritto dal podestà dei comuni, in cui sarà stato affisso.

460. Le formalità richiesta dagli articoli 457 e 458 per l’alienazione dei beni del minore, non si applicano al caso in cui una sentenza avesse ordinato l’incanto in conseguenza d’una provocazione di un comproprietario indiviso.

Solamente, ed in questo caso, l’incanto dovrà farsi nella forma prescritta dall’articolo precedente: gli estranei vi saranno necessariamente ammessi.

Leg. 1, §. [?], in fine, ff. de rebus eorum qui