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uno o più amministratori particolari, stipendiati ed amministranti sotto la sua risponsabilità.

Leg. 1, §. 1, Leg. 2, §. 1, Leg. 1, §. 1, 2, 3, 4, et 5, ff. ubi pupillus morari vel educari debeat. Leg. 47, §. 1, ff. de administr. et periculo tutor. — Argum. ex Leg. 13, §. 1, ff. de tutelis. Leg. 24, in pr. ff. de administ. et periculo tutorum.

455. Il consiglio determinerà positivamente la somma da cui comincerà l’obbligo nel tutore d’impiegare gli avanzi dei redditi, dedotte le spese. Questo impiego dovrà esser fatto nello spazio di sei mesi, passati i quali, senza che siasi effettuato, il tutore sarà tenuto a pagare gl’interessi.

Leg. 5, in pr. Leg. 7, §. 3 et 11, Leg. 12, §. 4, Leg. 13, §. 1, Leg. 15, Leg. 50, ff. de administr. et periculo tut. V. Leg. 7, §. 3, Leg. 12, §. 4, Leg. 13, §. 1, ff. de administrat. et pericul. tut. Leg. 3, cod. de usuris pupillaribus.

456. Se il tutore non ha fatto determinare dal consiglio di famiglia la somma da cui dovrà incominciare l’obbligo dell’impiego, sarà tenuto, scorso il termine espresso nel precedente articolo, a pagare gl’interessi di qualunque somma non impiegata, comunque piccola essa sia.

V. Leg. 13, et 7, §. 11, ff. de administr. et peric. tut.

457. Il tutore, quand’anche sia il padre o la madre, non può prendere danaro a prestito per il minore, nè alienare od ipotecare i suoi beni immobili, senza l’autorizzazione di un consiglio di famiglia.

Questa autorizzazione non dovrà essere accordata che per causa di assoluta necessità, o di evidente vantaggio.

Nel primo caso il consiglio di famiglia non accorderà la sua autorizzazione, se non dopo che da un conto sommario presentato dal tutore, sarà stata