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novella 72, cap. 5, — Authentica minoris cod. qui dare tutores vel curatores.

452. Nel mese successivo al compimento dell’inventario, il tutore, in presenza del surrogato tutore, farà vendere tutti i mobili, eccettuati quelli che il consiglio di famiglia lo avesse autorizzato a conservare in natura, mediante incanto tenuto da un ufficiale pubblico, prevj gli affissi e le pubblicazioni di cui si farà menzione nel processo verbale della vendita[, tutti i mobili ad eccezione di quelli che dal consiglio di famiglia sarà stato autorizzato a poter conservare in natura]. 1

Leg. 22, et 24, de administrat. tut. vel curat. Leg. 5, §. 9, Leg. 7, §. 1, ff. de administratione et periculo tutor. Leg. 3, cod. de periculo tutor. — V. Leg. 15, ff. de administr. et periculo tutor. Leg. 2, cod. arbitrium tutelæ.

453. Il padre e la madre sino a che hanno il proprio legale usufrutto dei beni del minore, sono dispensati dall’obbligo di vendere i mobili, se prescelgono di conservargli per poscia restituirgli in natura.

In questo caso, essi faranno eseguire, a loro spese, una stima a giusto valore, da un perito che verrà nominato dal surrogato tutore, e presterà giuramento avanti il giudice di pace. Essi restituiranno il valore della stima di quei mobili che non potessero restituire in natura.

454. Al momento in cui s’incomincerà l’esercizio di qualunque tutela, ad eccezione di quella dei genitori, il consiglio di famiglia stabilirà per approssimazione, e secondo l’importare de’ beni amministrati, la somma cui potrà ascendere la spesa annua per il minore, non che quella dell’amministrazione dei suoi beni.

Lo stesso atto specificherà se il tutore sia autorizzato a farsi coadiuvare nella sua agenzia, da

  1. Testo così ripetuto nell’originale.