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1mo. Le persone di notoria cattiva condotta;

2do. Quelle la cui amministrazione provasse la loro incapacità od infedeltà;

Leg. 3, §. 5, ff. de suspectis tutor. Dicta Leg. 3, §. 17, Leg. 4, §. 4, ff. eod. tit.; Leg. 6, ff. ubi pupillus educari.

445. Qualunque individuo, che sarà stato escluso o rimosso da una tutela, non potrà essere membro di un consiglio di famiglia.

446. Ogni qual volta si farà luogo alla rimozione del tutore, sarà questa decretata dal consiglio di famiglia convocato senza ritardo ad istanza del surrogato tutore, o ex officio dal giudice di pace.

Questi non potrà dispensarsi dall’ordinare tale convocazione, quando gli sarà formalmente richiesta da uno o più parenti od affini del minore, nel grado di cugini germani, o in altro de’ gradi più prossimi.

Argum. ex Leg. 1, §. 3, et 4, ff. de suspectis tutor. Leg. 6, §. 1, cod. eod.; leg. 1, §. 7, ff. de officio præfect. urb.

447. Qualunque deliberazione del consiglio di famiglia che pronunzierà l’esclusione o la destituzione del tutore, sarà motivata, e non potrà esser presa se non sentito o citato il tutore.

448. Se il tutore aderisce alla deliberazione, ne sarà fatta menzione, ed il nuovo tutore assumerà immantinente le sue funzioni.

Quando reclami, il surrogatovi tutore addomanderà l’omologazione della deliberazione avanti il tribunale di prima istanza, il quale pronunzierà salva l’appellazione.

Il tutore escluso o rimosso può egli stesso, in questi casi, chiamare in giudizio il surrogato tutore per ottenere la dichiarazione di essere mantenuto nella tutela.

449. I parenti o gli affini, che avranno domandato la convocazione, potranno intervenire in causa, la