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indicato un altro locale. Si richiede la presenza per lo meno di tre quarti dei membri stati chiamati, perchè essa possa deliberare.

416. Al consiglio di famiglia presiederà il giudice di pace, il quale vi avrà voto deliberativo e preponderante in caso di parità di opinioni.

417. Quando il minore, domiciliato nel Regno, possedesse beni nelle colonie, o viceversa, l’amministrazione speciale di questi beni verrà affidata ad un protutore.

In tal caso, il tutore ed il protutore saranno indipendenti, e non obbligati uno verso l’altro per la loro rispettiva amministrazione.

Leg. 4, ff. de administratione et periculo tutorum. Leg. 2, cod. si ex pluribus tutoribus. Leg. 2, cod. de periculo tutorum. Leg. 2, cod. de dividenda tutela.

418. Il tutore, in tale qualità, agirà ed amministrerà, dal giorno della sua deputazione, se era presente; diversamente, dal giorno in cui gli sarà stata notificata.

Leg. 1, §. 1, ff. de administratione et periculo tutor. Leg. 5, §. ultim., ff. eod. Leg. 19, cod. eod.

419. La tutela è un peso personale che non passa agli eredi del tutore. Questi saranno tenuti soltanto per l’amministrazione del loro autore, e quando siano in età maggiore, saranno tenuti a continuarla finchè sia deputato un nuovo tutore.

Leg. 16, §. 1, ff. de tut. Leg. 1, ff. de fidejuss. et nominat. tutor. Leg. ult. ff. de administrat. et peric. tut.

Sezione V.

Del Tutore surrogato.

420. In ogni tutela vi sarà un tutore surrogato, che si nomina dal consiglio di famiglia.

Le sue funzioni consisteranno nell’agire per gl’interessi del minore, allorchè si troveranno in opposizione con quelli del tutore.