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potrà permettere che vengano citati, qualunque sia la distanza del domicilio, i parenti o gli affini di grado prossimiore, come pure di grado eguale a quello dei parenti o degli affini presenti; in maniera però che ciò si effettui sottraendo alcuno di questi ultimi, e senza oltrepassare il numero stabilito negli articoli precedenti.

411. Il termine a comparire verrà stabilito dal giudice di pace per un giorno determinato, in maniera però che vi passi sempre, fra l’intimazione della citazione ed il giorno fissato per la convocazione del consiglio, un intervallo di tre giorni almeno, quando tutte le parti risiederanno nello stesso comune, o alla distanza di due miriametri.

Qualora, fra le parti citate, se ne troverà alcuna domiciliata al di là di tale distanza, sarà accresciuto il termine di un giorno per ogni tre miriametri.

412. I parenti, gli affini, o gli amici, in tal modo chiamati, saranno tenuti a presentarsi personalmente, oppure a farsi rappresentare da un procuratore speciale.

Il procuratore non può rappresentare più di una persona.

413. Qualunque parente, affine, od amico, chiamato, e che, senza legittima scusa, non comparisse, incorrerà in una multa che non potrà eccedere cinquanta lire, la quale sarà pronunciata inappellabilmente dal giudice di pace.

414. Essendovi motivo sufficiente di scusa, e trovandosi conveniente o di aspettare il membro assente, o di rimpiazzarlo, in tal caso, come in qualunque altro in cui sembrasse esigerlo l’interesse del minore, il giudice di pace potrà rimettere l’assemblea ad altro giorno determinato, o prorogarla.

415. Quest’assemblea si terrà di diritto presso il giudice di pace, eccetto che egli stesso non abbia