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Leg. 27, Leg. 28, §. 1, Leg. 32, 33, et 36, ff. de excusationibus tutorum. — Leg. 28, ff. de testam. tutel.

Sezione III.

Della Tutela degli Ascendenti.

402. Quando dall’ultimo dei genitori defunti non sia stato destinato un tutore al figlio in età minore, la tutela spetta di diritto al suo avo paterno; in mancanza di questo, all’avo materno, e si terrà lo stesso ordine rimontando la linea ascendentale, in modo che l’ascendente paterno venga preferito costantemente all’ascendente materno del grado medesimo.

Leg. 12. tabularum, tabula 5. Leg. 1, 7, 9, et 10, ff. de legitimis tutoribus. Leg. 2, cod. eod.

403. Mancando l’avo paterno ed il materno del minore, e concorrendo due ascendenti di un grado superiore appartenenti entrambi alla linea paterna del minore, la tutela passerà di diritto all’avo paterno del padre del minore.

404. Concorrendo due bisavoli della linea materna, la nomina sarà fatta dal consiglio di famiglia, il quale non potrà però scegliere che uno di questi due ascendenti.

Sezione IV.

Della Tutela conferita dal Consiglio di Famiglia.

405. Quando un figlio minore e non emancipato resterà senza padre e madre, senza tutore da essi eletto, senza ascendenti maschj, come pure quando il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse, si trovasse o nei casi di esclusione di cui si parlerà in appresso, o legittimamente scusato, si procederà dal consiglio di famiglia alla deputazione di un tutore.

406. Questo consiglio sarà convocato tanto a richiesta e preventiva istanza dei parenti del minore,