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necessariamente per contutore il secondo marito, il quale diverrà solidariamente risponsabile unitamente alla moglie, dell’amministrazione posteriore al matrimonio.

Leg. 6, cod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur.

Sezione II.

Della Tutela conferita dal Padre e dalla Madre.

397. Il diritto personale di eleggere un tutore parente anche estraneo, non appartiene che a quello de’ genitori, il quale morrà l’ultimo.

Ulp. Fragm. tit. 11, §. 14. — Leg. 1, 3, et 4, de testamentaria tutela. Leg. 4, cod. eod. Leg. 2, ff. de confirmandis tutoribus. Leg. 1, cod. eod. — Leg. 4, cod. de testam. tutel.

398. Questo diritto non potrà essere esercitato che nelle forme prescritte all’articolo 392, e sotto le seguenti eccezioni e modificazioni.

Leg. 1, 3, et 9, ff. de testamentaria tutela. — instit. §. 5, qui testamento tutores dari possunt. — Leg. 3, ff. de confirmandis tutoribus. Leg. 2, cod. de confirm. tutor.

399. La madre rimaritata e non conservata nella tutela dei figlj del primo suo matrimonio, non può eleggere ad essi un tutore.

Argum. ex Leg. 2, cod. quando mulier tutelæ officio fungi potest.

400. Quando la madre rimaritata e conservata nella tutela, avrà destinato un tutore ai figlj nati dal primo suo matrimonio, tale destinazione non sarà valida, qualora non sia confermata dal consiglio di famiglia.

401. Il tutore eletto dal padre o dalla madre, non sarà tenuto ad accettar la tutela, se non è d’altronde nella classe di quelle persone, alle quali, in mancanza di questa elezione speciale, può il consiglio di famiglia addossarne il peso.