Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/82

TITOLO X.

DELLA MINORE ETA’, DELLA TUTELA, E DELLA EMANCIPAZIONE.

CAPO PRIMO.

Della Minore età.

388. Il minore è la persona dell’uno e dell’altro sesso, la quale non è giunta ancora all’età d’anni ventuno compiti.

V. Institut. lib. 1, de curatoribus in princ.

CAPO II.

Della Tutela.

Sezione prima.

Della Tutela del Padre e della Madre.

389. Il padre, durante il matrimonio, è l’amministratore de’ beni di proprietà de’ suoi figlj minori.

Egli è tenuto a rendere conto della proprietà e delle rendite di quei beni, di cui egli non ha l’usufrutto, e della sola proprietà di quegli, il cui usufrutto gli è dalla legge attribuito.

390. Dopo lo scioglimento del matrimonio per la morte naturale o civile di uno de’ conjugi, la tutela de’ figlj minori e non emancipati appartiene ipso jure al genitore superstite.

Leg. 18. ff. de tutelis. Leg. 2, cod. quando mulier tutelæ officio.

391. Potrà nondimeno il padre destinare alla madre sopravvivente e tutrice, un consulente speciale, senza il cui parere ella non possa fare alcun atto relativo alla tutela.

Se il padre specifica gli atti, pei quali il consulente è nominato, sarà abilitata la tutrice a fare ogni altro atto senza l’assistenza di esso.

392. La nomina del consulente non potrà essere fatta che in una delle seguenti maniere:

1mo. Per un atto di ultima volontà;