Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/81

383. Gli articoli 376, 377, 378, e 379 saranno comuni al padre ed alla madre de’ figlj naturali legalmente riconosciuti.

384. Il padre durante il matrimonio, e, dopo lo scioglimento di esso, il superstite fra i genitori, avrà l’usufrutto dei beni de’ suoi figlj, finchè essi sian giunti ai diciott’anni compiti, o sino all’emancipazione che potesse aver luogo prima dell’età dei diciott’anni.

Leg. 1 et 4, cod. de bonis maternis. Leg. 6, cod. de bonis quæ liberis.

385. I pesi di questo usufrutto saranno i seguenti,

1.mo I pesi stessi ai quali sono tenuti gli usufruttuarj;

2.do Gli alimenti, il mantenimento, e l’educazione dei figlj in proporzione delle loro sostanze;

3.zo Il pagamento delle rendite costituite, o degl’interessi de’ capitali;

4.to Le spese funebri, e quelle dell’ultima malattia.

386. Questo usufrutto non avrà luogo a favore di quello fra i genitori contro cui sarà stato pronunziato il divorzio, e cesserà per la madre, che fosse passata a seconde nozze.

387. Lo stesso usufrutto non si estenderà ai beni che i figlj potranno acquistare con un lavoro ed un industria separata, nè a quelli che loro saranno stati lasciati per donazione o per legato con la espressa condizione che il padre e la madre non ne abbiano a godere.

Leg. 6, cod. de bonis quaæ liberis. — Novell. 117, cap. 1, in pr. — leg. 7 et 8, ff. de peculio; leg. 4, §. 1, leg. 3, et 7, leg. 18, §. 2, 3, 4, et 5, leg. 4 et 11, ff. de castrensi peculio. leg. 1, cod. eod. leg. 5, cod. fam. erciscundæ.