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col Regio Procuratore, rilascerà o ricuserà l’ordine dell’arresto, e potrà, nel primo caso, abbreviare il tempo della detenzione richiesto dal padre.
378. Nell’uno e nell’altro caso, non avrà luogo veruna scrittura o formalità giudiziale: il solo ordine d’arresto sarà ridotto in iscritto, senza esprimere i motivi.
Il padre sarà soltanto tenuto a sottoscriversi ad un atto, con cui si obblighi di pagare tutte le spese, e di somministrare i congrui alimenti.
379. È sempre in facoltà del padre di abbreviare il termine della detenzione da esso lui ordinata o richiesta. Se il figlio dopo essere stato posto in libertà, ricade in nuovi traviamenti, la detenzione potrà nuovamente ordinarsi nel modo prescritto negli antecedenti articoli.
380. Se il padre è rimaritato, sarà obbligato, all’oggetto di ottenere la detenzione del figlio del primo letto, di conformarsi all’articolo 377, quando anche questi non fosse giunto all’età d’anni sedici.
381. La madre sopravvivente e non rimaritata non potrà far arrestare un figlio se non coll’assenso dei due più prossimi parenti paterni, e mediante istanza, in conformità dell’articolo 377.
382. Quando il figlio avrà beni proprj, od eserciterà una professione, non potrà aver luogo il di lui arresto, se non mediante un’istanza, nella forma prescritta nel citato articolo 377, quand’anche il figlio non fosse giunto all’età d’anni sedici.
Il figlio detenuto potrà indirizzare una memoria al Regio Procuratore presso il tribunale d’appello. Questo Procuratore se ne farà render conto da quello di prima istanza, e farà la sua relazione al presidente del tribunale d’appello, il quale dopo di averne data notizia al padre, e dopo di aver raccolte tutte le informazioni, potrà rivocare o modificare l’ordine rilasciato dal presidente del tribunale di prima istanza.