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dei beni pupillari, sarà in ogni caso obbligato al rendimento dei conti.
TITOLO IX.
DELLA PATRIA POTESTA’.
371. Il figlio, qualunque età egli abbia, deve onorare e rispettare i suoi genitori.
Leg. 6, ff. de in jus vocando. — Novell. 12, cap. 2.
372. È soggetto alla loro autorità sino a che sia giunto alla maggiore età, o sino alla sua emancipazione.
V. Instit. quibus modis jus patriæ potestatis solvit., §. 6 — Ulp. Fragm. tit. 10, §. 1. — leg. 3, cod. de emancipationibus.
373. Durante il matrimonio, quest’autorità è esercitata dal solo padre.
374. Il figlio non può abbandonare la casa paterna senza il permesso del padre, fuorchè per causa di volontario arrolamento, dopo compiti gli anni diciotto.
375. Il padre avendo motivi gravissimi di disgusto per la condotta di un figlio, avrà i seguenti mezzi di correzione.
376. Se il figlio non sarà ancora giunto al principio dell’anno sedicesimo di sua età, il padre potrà farlo tenere in arresto per un tempo non maggiore di un mese, ed a tale effetto, il presidente del tribunale del circondario dovrà, ad istanza del padre, rilasciare il decreto d’arresto.
Argum. ex leg. 3, cod. de patria potestate.
377. Dall’incominciamento dell’anno sedicesimo sino alla maggior età, o alla emancipazione, il padre potrà soltanto domandare la detenzione del figlio per sei mesi al più: a quest’effetto si rivolgerà al presidente del detto tribunale, il quale, dopo aver conferito