Questa pagina è ancora da trascrivere o è incompleta. |
365. Se il pupillo ha qualche sostanza, e se egli era anteriormente sotto tutela, l’amministrazione dei suoi beni, e la cura della persona, passerà al tutore officioso, il quale però non potrà imputare sulle rendite del pupillo le spese dell’educazione.
366. Se il tutore officioso, trascorsi cinque anni compiti dopo l’assunta tutela, prevedendo di morire avanti che il pupillo sia giunto alla maggiore età, gli conferisce l’adozione mediante atto testamentario, questa disposizione sarà valida purchè il tutore officioso non lasci figlj legittimi.
367. Nel caso che il tutore officioso morisse, o prima o dopo i cinque anni, senza avere adottato il suo pupillo, verranno somministrati a questo, durante la di lui minore età, i mezzi di sussistenza, nella qualità e quantità da regolarsi, in mancanza di un’anteriore e speciale convenzione, o amichevolmente tra i rispettivi rappresentanti il tutore ed il pupillo, o nella via giudiziaria in caso di contestazione.
368. Se il tutore officioso vuole adottare il suo pupillo giunto alla maggiore età, e questi vi acconsenta, si procederà all’adozione, osservate le forme prescritte nel precedente capo, e gli effetti saranno in ogni loro parte i medesimi.
369. Se nei tre mesi successivi alla maggiore età del pupillo, le di lui istanze fatte al tutore officioso per essere adottato, non avranno avuto effetto, e che il pupillo non si trovi capace di procacciarsi la sussistenza, il tutore officioso potrà essere condannato ad indennizzare il pupillo per la sovraccennata di lui incapacità.
Questa indennizzazione si limiterà ai sussidj atti ad abilitarlo ad un mestiere; ritenuti però in vigore i patti che si fossero stipulati per l’evenienza di questo caso.
370. Il tutore officioso che avesse avuto l’amministrazione