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presentazione di una copia autentica della sentenza del tribunale d’appello; e l’adozione resterà senza effetto se non sarà stata inscritta entro il suddetto termine.
360. Se l’adottante morisse dopo che l’atto comprovante la sua volontà di passare all’atto dell’adozione sarà stato ricevuto dal giudice di pace, ed inoltrato avanti i tribunali, e questi non avessero pronunziato definitivamente, sarà continuato il processo, e sarà, se vi è luogo, ammessa l’adozione.
Gli eredi dell’adottante potranno qualora credano inammissibile l’adozione, presentare al Regio Procuratore qualunque memoria ed osservazione a quest’oggetto.
CAPO II.
Della Tutela officiosa.
361. Chiunque in età oltre i 50 anni, privo di figlj e di legittimi discendenti, vorrà con un titolo legale unire a se una persona, durante la di lei minore età, potrà divenire tutore officioso di questa qualora ottenga il consenso di entrambi i di lei genitori, o del superstite fra essi, e mancando sì l’uno che l’altro, del consiglio di famiglia, o finalmente, se detta persona non ha parenti noti, qualora ottenga il consenso degli amministratori dell’ospizio in cui sarà stata ricoverata, o della municipalità del luogo della sua residenza.
362. Un conjuge non può divenire tutore officioso senza il consenso dell’altro.
363. Il giudice di pace del domicilio del figlio stenderà processo verbale delle domande e dei correlativi assensi alla tutela officiosa.
364. Questa tutela non potrà aver luogo che in favore de’ figlj minori d’anni quindici.
La medesima, oltre ciò che sarà stato particolarmente convenuto, produrrà l’obbligo di alimentare, di allevare il pupillo, e di porlo in istato di procacciarsi il proprio sostentamento.