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pace del domicilio dell’adottante, per passare all’atto del loro rispettivo consenso.
Leg. 11, cod. de adoptionibus.
354. Dalla parte che avrà prevenuto, si consegnerà entro i dieci giorni susseguenti, una copia di quest’atto al Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, nel distretto del quale esiste il domicilio dell’adottante, perchè venga presentata per l’omologazione del tribunale medesimo.
355. Il tribunale radunato nella camera del consiglio, dopo aver assunte le opportune informazioni, verificherà, 1mo. se siansi adempite tutte le condizioni della legge; 2do. se colui, che si propone di adottare, goda buona fama.
Tota leg. 17, ff. de adoptionibus et emancipat.
356. Il tribunale, sentito il Regio Procuratore, ed omessa ogni altra formalità di procedura, senza esprimere i motivi, pronunzierà in questi termini: Si fa luogo; ovvero, Non si fa luogo all’Adozione.
357. Nel mese successivo alla sentenza del tribunale di prima istanza, sarà la detta sentenza sottoposta al tribunale d’appello ad istanza della parte che avrà prevenuto, ed il tribunale d’appello procederà nelle stesse forme praticate da quello di prima istanza, e pronunzierà senza allegarne i motivi: La sentenza è confermata, o La sentenza è riformata; in conseguenza si fa luogo, o non si fa luogo all’adozione.
358. Qualunque sentenza del tribunale d’appello che ammetterà l’adozione, sarà proferita all’udienza, e verrà affissa in quei luoghi, ed in quel numero di copie, che il tribunale stimerà conveniente.
359. Nei tre mesi successivi alla sentenza, sull’istanza dell’una o dell’altra parte, l’adozione sarà inscritta nei registri dello stato civile del luogo ove l’adottante avrà il suo domicilio.
Questa inscrizione non avrà luogo che in vista della