Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/71

Leg. 32, §. 6 et 7, ff. de receptis, et qui arbitr.

327. L’azione criminale contro un delitto di soppressione di stato non potrà intraprendersi che dopo la sentenza definitiva sulla quistione di stato.

Leg. 1, cod. de ordine cognitionum.

328. L’azione per reclamare lo stato è imprescrittibile riguardo al figlio.

329. La detta azione non può essere intentata dagli eredi del figlio il quale non abbia reclamato, se non nel caso in cui fosse morto in età minore, o nei cinque anni dopo la sua maggiore età.

330. Gli eredi possono proseguire questa azione quando sia stata promossa dal figlio, purchè non abbia receduto formalmente, o non abbia lasciato oltrepassare tre anni computabili dall’ultimo atto della lite, senza proseguirla.

CAPO III.

Dei Figli naturali.

Sezione prima.

Della legittimazione dei Figli naturali.

331. I figli nati fuori di matrimonio, eccettuati gl’incestuosi e gli adulterini, potranno essere legittimati mediante il susseguente matrimonio dei loro padri, e delle loro madri, quando questi gli avranno egualmente riconosciuti per figli prima del loro matrimonio, o che li riconosceranno nell’atto stesso della celebrazione.

Novell. 91, cap. 15. — Leg. 5, leg. 10, leg. 11, cod. de naturalibus liber. — Novell. 118, cap. ult.

332. La legittimazione può aver luogo anche a favore dei figlj premorti che hanno lasciato discendenti superstiti; ed in tal caso essa giova ai detti discendenti.

Inst. de hæreditatibus quaæ ab intest. deferuntur.

333. I figlj legittimati col susseguente matrimonio, avranno diritti eguali come se fossero nati dallo stesso matrimonio.