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Che il padre lo ha trattato come suo figlio, ed ha provveduto, in questa qualità, alla sua educazione, al mantenimento, e allo stabilimento di lui;
Che è stato riconosciuto costantemente, come tale nella società;
Che è stato riconosciuto in questa qualità dalla famiglia.
322. Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto della sua nascita ed il possesso conforme ad esso;
E parimente, nessuno potrà muovere controversia sopra lo stato di colui il quale ha un possesso conforme al titolo della sua nascita.
323. Mancando il titolo ed il possesso continuo, o quando il figlio fosse stato inscritto sotto falsi nomi, o come nato da genitori incerti, la prova di figliazione può farsi col mezzo di testimonj.
Ciò non ostante, questa prova non può essere ammessa che allorquando vi sia un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni o gl’indizi risultanti da fatti fino a quel tempo costanti, si trovino abbastanza gravi per determinare l’ammissione.
Argum. ex leg. 2, cod. de testibus.
324. Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti impegnate nella contestazione, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.
Leg. 29, ff. de probationibus.
325. La prova contraria può farsi con tutti i mezzi proprj a stabilire che il reclamante non sia il figlio della madre che pretende di avere, oppure che non è figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità.
326. I tribunali civili saranno i soli competenti per pronunziare sui reclami di stato.