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dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era, sia per causa di allontanamento, sia per effetto di qualche accidente, nella impossibilità fisica di coabitare colla moglie.

Leg. 5, ff. de in jus vocando. Leg. 6, ff. de his qui sunt sui vel alieni juris. Leg. 12, ff. de statu hominum. Leg. 4, cod. de posthumis hæredibus instit.

313. Il marito, allegando la sua naturale impotenza, non potrà ricusare di riconoscere il figlio, e non potrà neppure ricusare di riconoscerlo per causa d’adulterio, purchè non gliene sia stata celata la nascita, nel qual caso verrà ammesso a proporre tutti i fatti tendenti a giustificare non esserne egli il padre.

Leg. 6, ff. de his qui sunt sui vel alieni juris. Leg. 11, §. 9, ff. ad legem Juliam de adulteriis. — Leg. 29, §. 1, ff. de probationibus.

314. Il marito non potrà ricusare di riconoscere il figlio nato prima del cento ottantesimo giorno del matrimonio, nei casi seguenti; 1.mo quando avanti il matrimonio fosse stato consapevole della gravidanza; 2.do quando avesse assistito all’atto di nascita, e quando questo atto fosse stato da lui sottoscritto, o contenesse la sua dichiarazione di non saper scrivere; 3.zo quando il parto non fosse dichiarato vitale.

Leg. 12, ff. de statu hominum. — Novell. 39, cap. ultim. — leg. 3, §. 12, ff. de suis et legitimis hæredibus. — Argum. ex leg. 1, §. 1. ff. de agnoscendis et alendis liberis.

315. La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio, potrà essere impugnata.

Leg. 4, cod. de posthumis hæredibus instit. leg. 3, §. 11, ff. de suis et legitimis hæredibus.

316. Nei diversi casi in cui il marito è autorizzato