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di prima istanza, entro i dieci giorni da computarsi dal giorno della fattagli comunicazione del secondo atto d’appellazione trasmetterà al Regio Procuratore presso il tribunale d’appello la copia della sentenza, ed i documenti, sui quali è stata fondata. Il Regio Procuratore presso il tribunale d’appello, entro dieci giorni dalla ricevuta delle carte, inoltrerà al suddetto tribunale le sue conclusioni in iscritto: il presidente o il giudice che ne fa le veci, farà la sua relazione al tribunale d’appello nella camera del consiglio, e dentro dieci giorni dopo la trasmissione delle dette conclusioni, il tribunale giudicherà definitivamente.

294. In forza della sentenza di ammissione del divorzio, e dentro venti giorni dalla di lei data, i conjugi si presenteranno in persona ed unitamente davanti all’ufficiale dello stato civile, affinchè pronunzi il divorzio. Scorso il suddetto termine, la sentenza si considererà come non proferita.

CAPO IV.

Degli effetti del Divorzio.

295. I conjugi che faranno divorzio per qualunque causa, non potranno più ricongiungersi.

296. In caso di divorzio pronunziato per causa determinata, la donna che avrà fatto divorzio, non potrà rimaritarsi, se non dieci mesi dopo pronunziato il medesimo.

Leg. 1, in pr. leg 9, leg. 11, §. 1, ff. de his qui notantur infamia, leg. 2, cod. de secundis nuptiis.

297. In caso di divorzio per iscambievole consenso, nè l’uno nè l’altro dei conjugi potrà contrarre un nuovo matrimonio, se non che tre anni dopo la pronunziazione del divorzio.

298. In caso di divorzio ammesso in giudizio per causa d’adulterio, il conjuge colpevole non potrà mai maritarsi col suo complice. La donna adultera